Fatti
Il caso riguarda una controversia tra l'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (SUVA) e la Cassa Pensioni X. in merito all'erogazione di una rendita d'invalidità all'assicurato C. La SUVA aveva respinto le prestazioni, a seguito di che la Cassa Pensioni X. ha impugnato la decisione.
Secondo le disposizioni materiali e di coordinamento, l'istituto di previdenza professionale deve tenere conto delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e può ridurle a determinate condizioni. Inoltre, l'istituto di previdenza ha l'obbligo di effettuare prestazioni provvisorie se l'assunzione della rendita da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è controversa.
La questione se la Cassa Pensioni X. come terza interessata sia legittimata a impugnare la decisione della SUVA è stata esaminata approfonditamente dal Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la Cassa Pensioni X. come terza interessata sia legittimata a impugnare la decisione sulla rendita della SUVA. Ciò è motivato dal fatto che la decisione sulla rendita dell'assicuratore contro gli infortuni è di regola determinante per l'entità delle prestazioni che l'istituto di previdenza deve erogare.
L'istituto di previdenza è quindi direttamente interessato nell'obbligo di…