Fatti
A., nata nel 1967 e sposata, era impiegata presso la ditta Y. nel reparto lavaggio dal 2 aprile 1996 ed era assicurata presso la Cassa pensioni X. per la previdenza professionale. Il 7 aprile 2004 ha richiesto la rendita all'Assicurazione invalidità. L'Ufficio AI ha accertato un grado d'invalidità del 60% e con decisione del 13 gennaio 2005 ha accordato ad A. con effetto dal 1° giugno 2004 una rendita d'invalidità pari a tre quarti, oltre a tre rendite per figli. Il datore di lavoro ha sciolto il rapporto di lavoro al 31 luglio 2004.
Con lettera dell'8 giugno 2005, la Cassa pensioni ha comunicato ad A. che per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2004 le spetterebbe una rendita d'invalidità del 60% pari a fr. 584.- al mese, oltre a tre rendite per figli di fr. 134.- ciascuna. Questo diritto a rendita viene ridotto a fr. 0.- sulla base delle nuove disposizioni regolamentari entrate in vigore il 1° gennaio 2005 e del reddito da lavoro presumibilmente ancora conseguibile di fr. 17'618.- all'anno a partire dal 1° gennaio 2005.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso della Cassa pensioni. Esso afferma che, per determinare il reddito da lavoro presumibilmente ancora conseguibile ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 frase 2 OPP 2, occorre in linea di principio partire dal reddito d'invalidità fissato secondo il diritto dell'assicurazione invalidità. Questo corrisponde di regola al reddito da lavoro presumibilmente ancora conseguibile. Tuttavia, l'assicurato ha il diritto di essere ascoltato in merito a circostanze soggettive e alle effettive possibilità sul mercato del lavoro che rendono difficile o impossibile il conseguimento di un reddito residuo quantitativamente corrispondente al reddito d'invalidità. In tal caso, egli ha l'obbligo di collaborare, affermando e comprovando, per quanto…