Fatti

Il 13 aprile 2018, A. ha parcheggiato il suo veicolo in un parcheggio a Lucerna e ha pagato le spese di parcheggio fino alle 19:51. È accusata di aver lasciato il suo veicolo nel parcheggio fino alle 20:19 senza pagare le spese di parcheggio supplementari, violando così il divieto generale emesso dal tribunale di Lucerna il 12 giugno 1989.

Il parcheggio in questione si trova su un terreno di proprietà del Cantone di Lucerna. Una segnaletica vieta l'accesso a tutte le persone non autorizzate e prevede eccezioni segnalate. I contravventori sono passibili di una multa o di una pena detentiva ai sensi della legge cantonale.

A. è stata condannata a una multa di 60 franchi svizzeri e alle spese processuali dal tribunale distrettuale di Lucerna. Il tribunale cantonale ha confermato questa decisione e ha anche concesso un risarcimento alla parte privata.

A. ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del tribunale cantonale e la sua assoluzione.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la questione se il divieto generale emesso dal tribunale di Lucerna fosse applicabile in questo caso. Ha considerato che il carattere di strada pubblica ai sensi del diritto della circolazione stradale dipende dal suo utilizzo effettivo e non dal fatto che sia di proprietà privata o pubblica.

Il Tribunale federale ha anche esaminato la nozione di strada pubblica ai sensi dell'art. 1 LCStr in relazione all'art. 1 cpv. 2 ONC e ha considerato che essa è più ampia della nozione di dominio pubblico a uso comune secondo la…