Art. 5 LCStr
1 Le limitazioni e le prescrizioni concernenti la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi, che non valgono per tutto il territorio svizzero, devono essere indicate con segnali o demarcazioni.
2 Non è necessario indicare con segnali o demarcazioni le strade e gli spiazzi manifestamente riservati all’uso privato o a scopi speciali.
3 Per le strade aperte alla circolazione dei veicoli a motore o dei velocipedi, possono essere usati solamente i segnali e le demarcazioni stabiliti dal Consiglio federale; essi devono essere collocati solo dalle autorità competenti o con l’approvazione di queste.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divieto generale rispettivamente giudiziale; strada pubblica2 citazioni
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2Validità giuridica dei segnali, divieto di circolazione per determinate categorie di veicoli2 citazioni
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32 citazioni
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4Art. 76 cpv. 2, seconda frase OSStr2 citazioni
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5Incompatibilità con il diritto federale dell'iniziativa popolare cantonale "12 domeniche senza autovetture"1 citazioni
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60 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni08/10/2008 · 5 citazioni de
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Betriebswegweiser (Signalisation A.________ Hotel, B.________)3 citazioni
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1 citazioni25/09/2014 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.