Art. 1 LCStr
1 La presente legge disciplina la circolazione sulle strade pubbliche, come anche la responsabilità civile e l’assicurazione per i danni cagionati dai veicoli a motore, dai velocipedi o dai mezzi simili a veicoli.
2 I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione (art. 26–57a) su tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli altri utenti della strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi.
3 Salvo disposizione contraria della presente legge, alla messa in commercio di veicoli a motore, velocipedi e rimorchi, nonché dei loro componenti, si applica la legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 1 cpv. 1 e 2 ONCS. 1. Uno spiazzo privato, utilizzato da una cerchia indeterminata di persone, può essere sottratto alla circolazione pubblica e, di conseguenza, alla disciplina della LCS, soltanto mediante un segn…50 citazioni
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2Divieto generale rispettivamente giudiziale; strada pubblica15 citazioni
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310 citazioni
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4Strada pubblica7 citazioni
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51. Art. 1 cpv. 2 LCStr. 1 conducenti che si spostano sull'area di parcheggio riservata ai clienti d'un centro commerciale sono soggetti alle regole generali della circolazione6 citazioni
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6Esposizione a pericolo della vita altrui mediante violazione delle regole dell'arte edilizia. 1. Le norme della circolazione stradale non sono applicabili nei cantieri fuori delle strade pubbliche (consid. 2a). 2. La no…5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Parkverbot13 citazioni
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12 citazioni
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12 citazioni08/10/2008 · 12 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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