Fatti

Il presente caso riguarda la notifica di un decreto ingiuntivo nella Repubblica Federale di Germania. La Camera esecutiva e fallimentare del Tribunale Federale Svizzero doveva valutare se il riconoscimento della notifica mediante deposito presso il tribunale distrettuale competente ai sensi del § 182 del Codice di Procedura Civile Tedesco (ZPO) violi l'ordine pubblico svizzero.

Il ricorrente aveva presentato ricorso contro la decisione di prima istanza sostenendo che la notifica violasse l'art. 4 della Costituzione Federale (BV). Tuttavia, il Tribunale Federale ha ritenuto diversamente, affermando che la questione della notifica riguardasse l'interpretazione e l'applicazione del diritto svizzero, in particolare dell'art. 66 cpv. 3 della Legge Federale sulla Esecuzione e sul Fallimento (SchKG).

La prima istanza aveva correttamente stabilito che la notifica di documenti esecutivi in Germania fosse disciplinata dalle disposizioni ivi vigenti. Pertanto, era decisivo stabilire se la notifica mediante deposito presso il tribunale distrettuale violasse l'ordine pubblico svizzero.

Legge

Il Tribunale Federale ha affermato che la notifica mediante deposito ai sensi del § 182 ZPO non viola l'ordine pubblico svizzero. Da un lato, diverse forme di notifica previste in Svizzera, come la consegna a un adulto convivente o la pubblicazione pubblica, non garantiscono maggiormente che il debitore abbia effettivamente conoscenza del decreto ingiuntivo. Dall'altro, il debitore che, senza sua colpa, non abbia avuto…