Fatti

In un fallimento aperto il 21 dicembre 1959 sulla Parkhof AG di Basilea, i creditori, su richiesta del curatore fallimentare, hanno deciso di autorizzare l'amministrazione fallimentare a vendere direttamente il principale attivo della massa, l'immobile di Aeschengraben 21, dopo che la decisione sulla sussistenza o meno dei diritti di pegno immobiliare ivi vantati sia passata in giudicato. Su reclamo di un creditore fallimentare, l'autorità di vigilanza cantonale ha annullato questa decisione come prematura.

Il 6 dicembre 1961 un creditore fallimentare ha comunicato al curatore fallimentare che un interessato era disposto ad acquistare l'immobile per 12 milioni di franchi, somma sufficiente a soddisfare integralmente tutti i crediti insinuati. Il curatore fallimentare ha rifiutato questa offerta. Pertanto, il creditore fallimentare ha presentato un reclamo chiedendo di ordinare al curatore fallimentare di concludere la vendita diretta all'interessato.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che il reclamo, pur presentato in ritardo, possa essere accolto come reclamo per ritardo di giustizia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LEF. Il curatore fallimentare aveva respinto solo provvisoriamente l'offerta d'acquisto, ritenendo prematura in quel momento una vendita diretta.

Il Tribunale federale riconosce la legittimazione a reclamare del consiglio di amministrazione della Parkhof AG, in quanto può rappresentare gli interessi della società in fallimento. Manca invece la legittimazione a reclamare dei singoli azionisti.

Nel merito, il Tribunale federale afferma che, in via eccezionale, ai sensi dell'art. 128 cpv. 2 OAOF, può essere autorizzata una realizzazione anticipata di un immobile in fallimento prima della…