Fatti
Gli azionisti di maggioranza della [Z. AG] hanno ottenuto una delibera dell'assemblea generale per effettuare una revisione speciale. Il presidente del Tribunale di commercio del Cantone di San Gallo ha quindi ordinato una revisione speciale e ha obbligato il presidente del consiglio di amministrazione della [Z. AG], [A.], a fornire informazioni sui rapporti tra la [Z. AG] e le sue società controllate. Inoltre, ha autorizzato la revisore speciale a richiedere, se necessario, i documenti aziendali presso le società controllate.
La X. AG, in qualità di ex società controllata della [Z. AG], la sua nuova società madre Y. AG e [A.] in qualità di soggetto formalmente obbligato a fornire informazioni, si oppongono alla divulgazione di documenti aziendali della X. AG nel procedimento di revisione speciale sulla Z. AG.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il ricorso di diritto pubblico contro la decisione del presidente del Tribunale di commercio è ammissibile. La divulgazione di documenti aziendali nel procedimento di revisione speciale non è una controversia di diritto civile ai sensi degli artt. 45 e 46 LTF, ma una norma di prova o di procedura di diritto federale ai sensi dell'art. 697d cpv. 2 CO. Le controversie in merito sono escluse dalla procedura di appello e possono quindi essere impugnate con ricorso di diritto pubblico.
Nel merito, il…