Art. 697d CO
1 Se l’assemblea generale non accede alla proposta, entro tre mesi azionisti che detengano insieme almeno una delle partecipazioni seguenti possono chiedere al giudice di ordinare una verifica speciale: 1. il 5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa; 2. il 10 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle altre società.
2 La richiesta di istituzione di una verifica speciale può concernere tutte le questioni che figuravano nella domanda di ragguagli o di consultazione o che sono state sollevate nella discussione dell’assemblea generale riguardante la proposta di istituire una verifica speciale, nella misura in cui la risposta a tali questioni sia necessaria per l’esercizio dei diritti dell’azionista.
3 Il giudice ordina la verifica speciale se i richiedenti rendono verosimile che promotori od organi hanno violato la legge o lo statuto e tale violazione è atta a danneggiare la società o gli azionisti.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto della società anonima; verifica speciale; causa civile (art. 697d cpv. 2 CO; art. 45 e 46 OG)2 citazioni
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2Vecchio art. 697e cpv. 2, art. 697g cpv. 2 CO; art. 93 LTF; verifica speciale; procedura di appuramento; decisione incidentale; cognizione del Tribunale federale0 citazioni
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3Diritto a una chiusura contabile effettuata in base a una norma contabile riconosciuta; termine0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Sonderprüfung7 citazioni
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Bereinigung des Sonderuntersuchungsberichts (aArt. 697e Abs. 2 OR, Art. 697g Abs. 2 OR)2 citazioni
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Art. 9 und 29 Abs. 2 BV (Zivilprozess)2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.