Art. 963 CO

Obbligo di allestimento

1 La persona giuridica soggetta all’obbligo di presentare i conti che controlla una o più imprese soggette al medesimo obbligo deve includere nella relazione sulla gestione un conto annuale consolidato concernente l’insieme delle imprese controllate (conto di gruppo).
2 Una persona giuridica controlla un’altra impresa se: 1. dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell’organo supremo; 2. ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione; o 3. può esercitare un’influenza dominante in virtù dello statuto, dell’atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.
3 La norma contabile riconosciuta di cui all’articolo 963b può definire la cerchia delle imprese da consolidare.
4 Le associazioni, le fondazioni e le società cooperative possono delegare l’obbligo di allestire il conto di gruppo a un’impresa controllata, purché quest’ultima, attraverso una maggioranza di voti o in altra guisa, riunisca sotto una direzione unica le altre imprese e comprovi di esercitare effettivamente tale controllo.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Contabilità di uno studio d'avvocatura, il cui contenuto è inesatto, falsità ideologica in documenti
    · 15/02/1999 · 4 citazioni
  2. 2
    DTF 71_II_244
    01/01/1945 · 4 citazioni
  3. 3
    Ricorso per riforma, ricevibilità; art. 43 OG
    · 30/05/1967 · 3 citazioni
  4. 4
    Ricorso per nullità
    · 20/09/1956 · 3 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 110 n. 5 e art. 251 n. 2 CP
    · 10/06/1988 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 79_IV_162
    30/10/1953 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.