Art. 963 CO
Obbligo di allestimento
1 La persona giuridica soggetta all’obbligo di presentare i conti che controlla una o più imprese soggette al medesimo obbligo deve includere nella relazione sulla gestione un conto annuale consolidato concernente l’insieme delle imprese controllate (conto di gruppo).
2 Una persona giuridica controlla un’altra impresa se: 1. dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell’organo supremo; 2. ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione; o 3. può esercitare un’influenza dominante in virtù dello statuto, dell’atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.
3 La norma contabile riconosciuta di cui all’articolo 963b può definire la cerchia delle imprese da consolidare.
4 Le associazioni, le fondazioni e le società cooperative possono delegare l’obbligo di allestire il conto di gruppo a un’impresa controllata, purché quest’ultima, attraverso una maggioranza di voti o in altra guisa, riunisca sotto una direzione unica le altre imprese e comprovi di esercitare effettivamente tale controllo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contabilità di uno studio d'avvocatura, il cui contenuto è inesatto, falsità ideologica in documenti4 citazioni
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2DTF 71_II_2444 citazioni01/01/1945 · 4 citazioni
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3Ricorso per riforma, ricevibilità; art. 43 OG3 citazioni
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4Ricorso per nullità3 citazioni
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5Art. 110 n. 5 e art. 251 n. 2 CP2 citazioni
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6DTF 79_IV_1622 citazioni30/10/1953 · 2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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