Fatti

Il 4 dicembre 2001, C., nata nel 1957, ha subito un trapianto di fegato da un donatore vivente, in questo caso sua sorella J., nata nel 1959. L'intervento è stato eseguito presso gli Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Con decisione dell'8 luglio 2003, confermata il 14 ottobre 2003, l'assicuratore Concordia ha rifiutato di coprire i costi relativi a questo trapianto e ai trattamenti post-operatori. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra ha respinto il ricorso di C. contro questa decisione.

C. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo l'annullamento della decisione cantonale e la copertura dei costi da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che il trapianto di fegato da donatore vivente costituisca una misura efficace, appropriata ed economica ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAMal. Sebbene il Consiglio federale o il Dipartimento federale dell'interno non abbiano ancora designato i centri autorizzati a eseguire questo tipo di intervento, il Tribunale ritiene che l'assenza di tale decisione non impedisca la copertura dei costi da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure, dato che l'intervento è stato eseguito in un istituto che offre tutte le…