Fatti

S. è stata assunta come redattrice presso la X. Tagblatt AG dal 1° ottobre 1987 al 31 agosto 1998. Il suo orario di lavoro era inizialmente del 60%, successivamente del 90%. Il suo stipendio era nettamente inferiore a quello del suo collega di sesso maschile T., assunto come redattore locale a tempo pieno a partire dal 1990 con una retribuzione iniziale molto più elevata.

Il 1° ottobre 1996 S. si è rivolta all'ufficio di conciliazione competente ai sensi della Legge sulla parità dei sessi e il 10 febbraio 1997 ha presentato una denuncia contro la X. Tagblatt AG. Ha richiesto il pagamento retroattivo della differenza salariale tra il suo stipendio e quello di T.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il diritto alla parità salariale tra i sessi è sancito non solo nell'art. 3 della Legge sulla parità dei sessi, ma anche nell'art. 4 cpv. 2 frase 3 della Costituzione federale. Questa disposizione costituzionale è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro di diritto privato.

Il Tribunale federale esamina se il tribunale inferiore abbia applicato correttamente i requisiti del diritto federale in materia di accertamento dei fatti e le regole probatorie ai sensi della Legge sulla parità dei sessi.…