Art. 6 LPar
Alleviamento dell’onere della prova
Si presume l’esistenza di una discriminazione per quanto la persona interessata la renda verosimile; questa norma si applica all’attribuzione dei compiti, all’assetto delle condizioni di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e alla formazione continua, alla promozione e al licenziamento.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legge sulla parità dei sessi; uguaglianza di retribuzione; maestre di attività tessili zurighesi77 citazioni
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2Divieto di ogni discriminazione a causa del sesso nei rapporti di lavoro, segnatamente con riferimento alla retribuzione e alla promozione (art. 8 cpv. 3 Cost.; art. 3 LPar)55 citazioni
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3Legge sulla parità dei sessi (LPar); uguaglianza di retribuzione; infermiere bernesi55 citazioni
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4Garanzia d'imparzialità dei periti giudiziari; art. 58 cpv. 1 Cost., art. 6n. 6 CEDU53 citazioni
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5Diritto di lavoratrici e lavoratori alla medesima retribuzione per un lavoro di pari valore nei rapporti di lavoro soggetti al diritto privato48 citazioni
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6Uguaglianza di retribuzione; insegnanti solettesi di scuola infantile42 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Öffentliches Personalrecht (Lohngleichheit Mann und Frau, Besoldung)14 citazioni
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Öffentliches Personalrecht (Lohngleichheit Mann und Frau, Besoldung)11 citazioni
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Öffentliches Personalrecht (Lohngleichheit Mann und Frau)10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.