Fatti

La ricorrente, A., è stata collocata protettivamente il 4 maggio 2016 in una clinica psichiatrica a causa di una perturbazione psichica. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB) ha deciso il 2 giugno 2016 di proseguire il collocamento protettivo e ha delegato la competenza di scarcerazione all'istituto. La ricorrente ha presentato ricorso contro questa decisione alla KESB, che ha respinto il ricorso. Il Tribunale cantonale del Turgovia ha respinto il ricorso della ricorrente contro la decisione della KESB. La ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale.

La ricorrente sostiene che la KESB non sia un tribunale ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU e che la presidente della KESB, Dr. C., sia parziale poiché ha partecipato sia alla decisione originaria che alla decisione di ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se la KESB sia un tribunale ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU. È giunto alla conclusione che la KESB presenta le caratteristiche di un tribunale poiché è indipendente e imparziale, raccoglie personalmente i fatti rilevanti e applica le norme giuridiche a questi fatti in un procedimento giuridico.

Il Tribunale federale ha anche esaminato se la presidente della KESB, Dr. C., sia parziale poiché ha partecipato sia alla decisione originaria che alla decisione…