Art. 446 CC

Principi procedurali

1 L’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio i fatti.
2 Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia.
3 L’autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento.
4 Applica d’ufficio il diritto.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ricorso al giudice dopo il ricovero a scopo di assistenza ordinato dal medico; esigenze procedurali di diritto federale
    · 13/10/2021 · 75 citazioni Riassunto
  2. 2
    Controversia vertente sull'istituzione della custodia esclusiva o alternata nel quadro di una procedura di protezione dell'unione coniugale
    · 29/09/2016 · 57 citazioni Riassunto
  3. 3
    Trasferimento del figlio all'interno del territorio svizzero
    · 11/08/2016 · 18 citazioni Riassunto
  4. 4
    Legittimazione a ricorrere all'autorità tutoria
    · 27/12/2010 · 14 citazioni Riassunto
  5. 5
    L'autorità di protezione dei minori e degli adulti del Cantone Turgovia quale giudice competente nella procedura giusta l'art. 439 cpv. 1 CC
    · 17/11/2016 · 13 citazioni Riassunto
  6. 6
    Istruzione impartita alla madre di consentire al servizio di psichiatria infantile e adolescenziale di "informare il figlio su suo padre" in vista di una possibile regolamentazione del diritto di visita
    · 21/11/2023 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 06/03/2019 · 77 citazioni de
  • Entziehung Aufenthaltsbestimmungsrecht; Ablehnung Beistandwechsel etc.
    · 07/09/2015 · 35 citazioni de Riassunto
  • 02/08/2018 · 18 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.