Fatti

Renato Bizzozzero, domiciliato a Lugano, ha fatto costruire due case di vacanza a Celerina. L'esecuzione dei sottofondi per corridoi, scale e stanze in parquet e colovynil era stata affidata al maestro artigiano Alfred Sigrist. Sorsero disaccordi sulla pretesa a lui spettante. Sigrist ottenne su ordine dell'Ufficio circoscrizionale dell'Engadina Superiore il 21 aprile 1960 l'iscrizione provvisoria di un pegno dell'artigiano edile (annotazione) per un credito di Fr. 13'525.25 fino a dieci giorni dopo il passaggio in giudicato della decisione sulla questione.

Per l'introduzione della domanda giudiziale, l'Ufficio circoscrizionale aveva fissato al richiedente Sigrist un termine fino al 15 giugno, successivamente prorogato fino al 15 luglio 1960, "con l'effetto che l'annotazione si estingue se il termine non viene rispettato". Entro questo termine, Sigrist avviò la procedura di conciliazione. Il 6 ottobre 1960 ricevette il foglio di trasmissione e doveva ora, ai sensi dell'art. 96 del CPC cantonale, "entro il termine perentorio di 20 giorni" presentare al presidente del Tribunale distrettuale di Maloja "il foglio di trasmissione e un atto di citazione". La citazione la spedì infatti l'ultimo giorno di questo termine. Per errore, però, non vi era allegato il foglio di trasmissione. Il suo successivo invio, avvenuto due giorni dopo, non poté rendere valida l'introduzione della domanda. Il presidente del Tribunale distrettuale la cancellò ai sensi dell'art. 97 del CPC e il reclamo del ricorrente contro tale decisione non ebbe successo.

Il 17 febbraio 1961 il ricorrente avviò una seconda procedura di conciliazione e diede seguito al nuovo foglio di trasmissione, presentando entro il termine prescritto la citazione del 24 giugno 1961. Tuttavia, con sentenza del 1°/12 dicembre 1962, il Tribunale distrettuale di Maloja si dichiarò incompetente, in quanto il ricorrente aveva perso il diritto di pegno con quella prima errata presentazione della domanda e il credito, ormai l'unico ancora da valutare, doveva essere fatto valere giudizialmente non nel luogo in cui si trovava l'oggetto, ma nel domicilio del convenuto, a Lugano.

Su reclamo del ricorrente, il Tribunale cantonale dei Grigioni annullò questa sentenza il 23 marzo 1963 e rinviò la causa al Tribunale distrettuale di Maloja per un esame e una decisione nel merito. Il Tribunale cantonale considerava l'errore incorso dal ricorrente nel primo procedimento, che aveva portato al rigetto inammissibile di quella prima domanda, come un errore sanabile, in modo che al ricorrente dovesse giovare la proroga di cui all'art. 139 CO per la nuova proposizione della domanda, che egli aveva effettuato in modo regolare.

Legge

Il Tribunale federale conferma la decisione del Tribunale cantonale. Ai sensi dell'art. 839 cpv. 2 CC, il pegno degli artigiani e degli imprenditori deve essere iscritto al più tardi tre mesi dopo il completamento dei loro lavori. Il ricorrente ha ottenuto entro questo termine l'annotazione di un'iscrizione provvisoria del suo diritto di pegno. Il termine di tre mesi di cui all'art. 839 cpv. 2 CC è un termine di decadenza che non può essere prorogato.

Poiché il termine per la proposizione della domanda assegnato al ricorrente dal presidente della circoscrizione si basa sull'art. 961 cpv. 3 CC, anche il concetto di…