Fatti
Francesco F., nato nel 1960, ha lavorato come operaio generico presso la G. AG come lavoratore stagionale da aprile 1978. Il 25 agosto 1985 ha subito gravi lesioni in un incidente stradale. L'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (SUVA) gli ha riconosciuto con effetto retroattivo dal 1° settembre 1990 una rendita d'invalidità, basata su un'incapacità lavorativa dell'80% e su un reddito assicurato di Fr. 45'070.--.
Francesco F. ha presentato reclamo chiedendo che il calcolo della rendita si basi su un reddito annuo di un caposquadra compreso tra Fr. 60'000.-- e Fr. 65'000.--. Il Tribunale delle Assicurazioni del Cantone di Zurigo ha respinto il reclamo, in quanto la conversione sulla durata normale dell'impiego stagionale è corretta.
Francesco F. ha quindi presentato ricorso di diritto amministrativo chiedendo il rinvio della questione per la rideterminazione del salario annuo determinante.
Legge
Il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha affermato che, ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 e 2 LAINF, le rendite sono calcolate in base al reddito assicurato. Secondo l'art. 22 cpv. 4 frase 3 OAINF, per i lavoratori stagionali la conversione del salario sulla durata normale dell'impiego stagionale è limitata.
Il tribunale ha chiarito che questa disposizione per i lavoratori stagionali è legittima e serve al principio di equivalenza tra reddito assicurato e sistema dei premi. Il reddito…