Fatti

L'ufficio del giudice istruttore del Cantone di Soletta conduce un procedimento penale contro i responsabili della Banca cantonale di Soletta (SKB) e della (ex) Banca di Kriegstetten per sospetto di gestione infedele degli affari o di ufficio in relazione all'acquisizione della Banca di Kriegstetten da parte della SKB. Nell'ambito di questo procedimento, l'ufficio del giudice istruttore ha chiesto alla Commissione federale delle banche di esonerare dal segreto d'ufficio i dipendenti che possono fornire informazioni e indicazioni per questo caso. La Commissione federale delle banche ha respinto la richiesta e ha offerto invece di rispondere per iscritto a domande in una relazione ufficiale.

L'ufficio del giudice istruttore ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione federale delle banche e l'obbligo per la Commissione di revocare il segreto d'ufficio al fine di condurre le necessarie audizioni testimoniali.

Legge

Il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso di diritto amministrativo. Motiva questo con il fatto che l'ufficio del giudice istruttore, in quanto autorità cantonale di perseguimento penale, non è legittimato a presentare un ricorso di diritto amministrativo contro il rifiuto dell'autorizzazione a testimoniare da parte della Commissione federale delle banche.

Il Tribunale federale afferma che, secondo la giurisprudenza, in linea di principio solo le persone private o gli enti pubblici in quanto tali hanno il diritto di presentare un ricorso di diritto amministrativo ai sensi dell'art. 103 lett. a LTF, se i loro interessi sono toccati. Un interesse…