Art. 357 CP

Punti di contatto nazionali

1 Fedpol è il punto di contatto nazionale secondo gli articoli 6, 11, 15 e 16 paragrafo 3 della decisione 2008/615/GAI per lo scambio di dati dattiloscopici e di dati personali.
2 In qualità di punto di contatto, fedpol assolve segnatamente i seguenti compiti:
  1. a. esegue il confronto con i dati dattiloscopici contenuti nei sistemi d’informazione degli altri Stati contraenti;
  2. b. verifica le corrispondenze ottenute in seguito a un confronto eseguito dalla Svizzera nel sistema d’informazione sui dati dattiloscopici di uno Stato contraente;
  3. c. conformemente all’articolo 10 della decisione 2008/615/GAI trasmette allo Stato contraente richiedente i dati personali e, su richiesta e per quanto il diritto svizzero lo preveda, ulteriori informazioni disponibili;
  4. d. trasmette, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali conformemente agli articoli 13 e 14 (eventi di rilievo) nonché 16 (prevenzione di reati di terrorismo) della decisione 2008/615/GAI;
  5. e. stabilisce le capacità massime di consultazione di dati dattiloscopici.
3 Le autorità seguenti possono chiedere, nell’ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto ai sensi del cpv. 2:
  1. a. fedpol;
  2. b. il Ministero pubblico della Confederazione;
  3. c. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.
4 L’Ufficio federale delle strade è il punto di contatto nazionale di cui all’articolo 12 paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI per lo scambio di dati relativi ai veicoli nonché di dati relativi ai proprietari o ai detentori di veicoli. In tale veste, concede allo Stato contraente richiedente l’accesso ai dati relativi ai veicoli e ai loro detentori nel sottosistema SIAC Veicoli per gli scopi di cui all’articolo 12 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI. L’accesso ai dati ha luogo conformemente all’articolo 15 nonché al capo 3 dell’allegato della decisione 2008/616/GAI .
5 Per reati di terrorismo di cui all’articolo 16 della decisione 2008/615/GAI s’intendono i crimini e i delitti menzionati all’allegato 3 n. 22 della legge del 21 marzo 2025 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 79_IV_179
    09/12/1953 · 4 citazioni
  2. 2
    Rifiuto dell'autorizzazione a testimoniare
    · 20/10/1997 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto applicabile
    · 13/11/1995 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    1. Art. 352 sgg
    · 29/07/1960 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Rimedio di diritto federale ammissibile nella fattispecie
    · 19/06/1997 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    Assistenza giudiziaria sotto forma di controllo di conversazioni telefoniche
    · 21/03/1989 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Übertretung des Personenbeförderungsgesetzes
    SU170027
    · 22/11/2017 · 0 citazioni de
  • 15/02/2006 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.