Art. 357 CP
Punti di contatto nazionali
1 Fedpol è il punto di contatto nazionale secondo gli articoli 6, 11, 15 e 16 paragrafo 3 della decisione 2008/615/GAI per lo scambio di dati dattiloscopici e di dati personali.
2 In qualità di punto di contatto, fedpol assolve segnatamente i seguenti compiti:
- a. esegue il confronto con i dati dattiloscopici contenuti nei sistemi d’informazione degli altri Stati contraenti;
- b. verifica le corrispondenze ottenute in seguito a un confronto eseguito dalla Svizzera nel sistema d’informazione sui dati dattiloscopici di uno Stato contraente;
- c. conformemente all’articolo 10 della decisione 2008/615/GAI trasmette allo Stato contraente richiedente i dati personali e, su richiesta e per quanto il diritto svizzero lo preveda, ulteriori informazioni disponibili;
- d. trasmette, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali conformemente agli articoli 13 e 14 (eventi di rilievo) nonché 16 (prevenzione di reati di terrorismo) della decisione 2008/615/GAI;
- e. stabilisce le capacità massime di consultazione di dati dattiloscopici.
3 Le autorità seguenti possono chiedere, nell’ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto ai sensi del cpv. 2:
- a. fedpol;
- b. il Ministero pubblico della Confederazione;
- c. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.
4 L’Ufficio federale delle strade è il punto di contatto nazionale di cui all’articolo 12 paragrafo 2 della decisione 2008/615/GAI per lo scambio di dati relativi ai veicoli nonché di dati relativi ai proprietari o ai detentori di veicoli. In tale veste, concede allo Stato contraente richiedente l’accesso ai dati relativi ai veicoli e ai loro detentori nel sottosistema SIAC Veicoli per gli scopi di cui all’articolo 12 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI. L’accesso ai dati ha luogo conformemente all’articolo 15 nonché al capo 3 dell’allegato della decisione 2008/616/GAI .
5 Per reati di terrorismo di cui all’articolo 16 della decisione 2008/615/GAI s’intendono i crimini e i delitti menzionati all’allegato 3 n. 22 della legge del 21 marzo 2025 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 79_IV_1794 citazioni09/12/1953 · 4 citazioni
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2Rifiuto dell'autorizzazione a testimoniare2 citazioni
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3Diritto applicabile2 citazioni
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41. Art. 352 sgg2 citazioni
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5Rimedio di diritto federale ammissibile nella fattispecie1 citazioni
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6Assistenza giudiziaria sotto forma di controllo di conversazioni telefoniche1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Übertretung des Personenbeförderungsgesetzes0 citazioniSU170027· 22/11/2017 · 0 citazioni de
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0 citazioni15/02/2006 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.