Art. 252 PP
Esecuzione
Le ispezioni corporali e gli interventi nell’integrità fisica sono effettuati da un medico o da altro personale medico specializzato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Rimedio di diritto federale ammissibile nella fattispecie1 citazioni
-
2Diritto applicabile1 citazioni
-
3Esso è tenuto o a dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato o a consegnare il condannato al Cantone richiedente (consid. 6).1 citazioni
-
4Riscossione della multa; assistenza giudiziaria che i Cantoni devono prestare alla Confederazione; termine per chiedere il pignoramento; prescrizione della multa. 1. Art. 352 e 357 CP; art. 252 cp. 3 PPF1 citazioni
-
5Rifiuto dell'autorizzazione a testimoniare0 citazioni
-
6Assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.