Fatti

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato dalla Clinica A. SA e dalla Dr. med. B. contro le nuove disposizioni della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del Cantone Ticino, entrate in vigore il 1° gennaio 2012. Le principali questioni affrontate nella sentenza riguardano: - La fissazione di un volume massimo di prestazioni per gli ospedali del Cantone, in conformità all'art. 39 LAMal e agli artt. 58a-58e OAMal. Il Tribunale federale ritiene che tale limite quantitativo sia ammissibile nell'ambito della pianificazione ospedaliera cantonale. - L'introduzione di un contributo globale da parte del Cantone per il finanziamento delle prestazioni ospedaliere, in conformità agli artt. 49 e 51 LAMal. - La limitazione dell'ammissione di pazienti con assicurazione complementare, in conformità all'art. 41a LAMal. - Il controllo degli investimenti degli ospedali, in conformità all'art. 49 LAMal. - I criteri di pianificazione relativi al numero minimo di casi e allo sfruttamento di sinergie, in conformità all'art. 39 cpv. 2ter LAMal. - L'obbligo di formazione non universitaria e il rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore, in conformità all'art. 49 LAMal. - Il coinvolgimento del Cantone nelle negoziazioni tariffali, in conformità all'art. 46 LAMal.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, ritenendo che le disposizioni contestate siano conformi alla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e ai principi costituzionali. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che: - La fissazione di un volume massimo di prestazioni per gli ospedali rientra nell'ambito della pianificazione ospedaliera cantonale prevista dalla LAMal e non viola il principio di parità di trattamento né il divieto di arbitrarietà. - L'introduzione di un contributo globale da parte del Cantone per il finanziamento delle prestazioni ospedaliere è conforme all'art. 51 LAMal. - La limitazione…