Fatti

[S.] è assicurato obbligatoriamente presso l'assicurazione malattia e infortuni Assura per le cure mediche. Nel 2000 ha segnalato disturbi a seguito di morsi di zecca nell'anno 1999. La Società di Assicurazioni Zurigo, presso la quale [S.] era assicurato contro gli infortuni nel 1999, ha respinto la richiesta di prestazioni dall'assicurazione infortuni, in quanto i disturbi alla salute non erano riconducibili a un infortunio. [S.] ha presentato ricorso. Per un incidente equestre nel 2000, inizialmente la Visana, in qualità di assicurazione infortuni competente, ha fornito prestazioni, ma in seguito ha negato il suo ulteriore obbligo di prestazione. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha annullato la decisione di ricorso e rinviato il caso per ulteriori accertamenti. [S.] ha richiesto all'Assura, in qualità di assicurazione malattia, l'assunzione dei costi per farmaci e analisi di laboratorio in relazione al presunto morso di zecca. L'Assura ha rifiutato, a seguito di che [S.] ha presentato reclamo.

Legge

Secondo i principi sull'obbligo di prestazione anticipata dell'assicurazione malattia, questa è tenuta a fornire prestazioni anticipate se è certo che una determinata prestazione deve essere erogata, ma non è chiaro se il danno alla salute sia riconducibile a un infortunio o a una malattia. Ciò vale anche nei casi in cui la causalità dell'infortunio è controversa e valutata in modo controverso dai medici.

L'Assura non può sostenere che i trattamenti effettuati non fossero clinicamente indicati, in quanto al momento del trattamento, sulla base…