Fatti
Il ricorrente, D., ha ricevuto una decisione dell'Ufficio federale dell'assicurazione militare (OFAM) il 9 luglio 1997, che respingeva la sua opposizione a una decisione precedente. Il ricorrente ha presentato un ricorso contro questa decisione al Tribunale amministrativo del cantone di Ginevra il 10 ottobre 1997. Il Tribunale amministrativo ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Il ricorrente ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e la rimessione della causa all'autorità cantonale perché statuisse nel merito.
Le parti in causa sono: D., il ricorrente, e l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (OFAM). Le decisioni in causa sono: la decisione dell'OFAM dell'8 luglio 1997 e la sentenza del Tribunale amministrativo del cantone di Ginevra del 9 dicembre 1997.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato le condizioni per ordinare uno scambio di scritti e ha deciso che queste non erano soddisfatte, poiché l'OFAM non aveva addotto elementi nuovi essenziali per la soluzione della controversia. Il Tribunale federale ha anche esaminato la richiesta del ricorrente di organizzare dibattiti davanti al Tribunale federale delle assicurazioni e ha deciso che non c'era luogo di ordinarli, poiché il ricorrente non aveva formulato una richiesta chiara e indiscussa di organizzare dibattiti pubblici e poiché la controversia verteva su una questione a carattere puramente tecnico.
Il Tribunale federale ha quindi esaminato la computazione del termine di tre mesi per ricorrere contro la decisione su opposizione dell'assicurazione militare. Ha deciso che il termine aveva iniziato a decorrere il giorno successivo alla notificazione della decisione, ovvero il 10 luglio 1997, e era scaduto il 9 ottobre 1997. Il ricorso del ricorrente, presentato il 10…