Fatti

Nell'ambito di una procedura di realizzazione di un pegno immobiliare, la Banca X. ha richiesto all'Ufficio delle esecuzioni di Ginevra di procedere alla vendita all'asta del fondo n. 988, situato in zona agricola. Il 25 luglio 1995, la Commissione fondiaria agricola ha autorizzato la divisione del fondo e fissato il prezzo massimo lecito della parte agricola a 10 fr./m2. Il 16 dicembre 1996, durante la vendita all'asta, il funzionario ha indicato alla Banca X. che la sua offerta avrebbe potuto essere accettata solo se nessun coltivatore agricolo ne avesse fatta una superiore. Tra le quattro persone che si sono presentate in tale qualità e hanno superato l'offerta fino al prezzo lecito, ha ritenuto quelle che hanno fornito le garanzie sufficienti e un attestato rilasciato dalla Camera ginevrина di agricoltura che certificava la loro qualifica di agricoltori. Successivamente ha proceduto al sorteggio che ha designato R., al quale è stato assegnato un termine di dieci giorni per chiedere alla Commissione fondiaria agricola l'autorizzazione all'acquisto.

La Banca X. ha chiesto l'annullamento della vendita all'asta, sostenendo che non le si poteva negare il diritto di fare un'offerta superiore. L'Autorità di vigilanza degli uffici delle esecuzioni e dei fallimenti del Cantone di Ginevra ha respinto questo reclamo il 4 giugno 1997.

La Banca X. ha presentato ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, chiedendo sostanzialmente l'annullamento dell'asta del 16 dicembre 1996.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato l'asta. Ha ritenuto che, secondo gli artt. 67 e 68 della Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR), chiunque può partecipare all'asta, senza dover dimostrare di essere autorizzato all'acquisto, poiché questo aspetto deve essere trattato…