Art. 67 LDFR

Incanto forzato

1 In caso di incanto forzato, l’aggiudicatario deve produrre l’autorizzazione o depositare i costi per un nuovo incanto e richiedere l’autorizzazione entro dieci giorni dall’aggiudicazione.
2 Se l’aggiudicatario non chiede l’autorizzazione o se questa è rifiutata, l’autorità preposta all’incanto revoca l’aggiudicazione e ordina una nuova asta.
3 Il primo aggiudicatario risponde delle spese della nuova asta.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 67 segg
    · 07/10/1997 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto di ricorso secondo l'art. 83 cpv. 3 LDFR; contestazione di un'autorizzazione d'acquisto; rapporto tra diritto fondiario rurale e diritto esecutivo
    · 04/05/2013 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Condizioni d'incanto (contenuto necessario e modificazioni successive); art. 134 cpv. 1 LEF e art. 52 RFF
    · 10/07/2002 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Maggiorazione per rilancio
    · 03/11/2011 · 3 citazioni de Riassunto
  • Maggiorazione per rilancio
    · 28/03/2011 · 3 citazioni de
  • Erbteilung / Grundstück
    CP080004
    · 20/04/2018 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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