Fatti
La società M. SA in fallimento, con sede a Ginevra, aveva una succursale a Losanna. In qualità di datore di lavoro, questa succursale era affiliata alla Cassa di compensazione della Federazione vodese degli imprenditori (di seguito: la cassa). La cassa ha emesso due decisioni l'8 e il 9 febbraio 1996, ritenendo R. e G. responsabili del danno da essa subito nel fallimento della società M. SA (perdita di contributi paritetici) e chiedendo loro il risarcimento fino a concorrenza di 28'719 fr. 80.
Essendosi R. e G. opposti a queste decisioni, la cassa ha portato il caso davanti al Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Vaud. Tuttavia, con sentenza del 12 novembre 1996, la Corte cantonale ha declinato la propria competenza e trasmesso il fascicolo alla Commissione cantonale ginevrина di ricorso in materia di AVS.
La cassa ha interposto ricorso di diritto amministrativo contro questa sentenza, chiedendone l'annullamento e il rinvio della causa al Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Vaud affinché si pronunci nel merito, essendo ammessa la sua competenza ratione fori.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che, secondo l'art. 642 cpv. 3 CO, le succursali hanno un foro distinto da quello dell'istituzione principale per gli affari in relazione con la loro attività. Pertanto, la cassa poteva adire il giudice vodese di una domanda di risarcimento del danno fondata sugli art. 52 LAVS e 81 cpv. 3 RAVS, presso il foro della succursale.
Tuttavia, la giurisprudenza ha lasciato aperto il punto se la regolamentazione dell'art. 200 cpv. 1 RAVS consenta di prevedere un foro alternativo nell'eventualità in cui un datore di lavoro affiliato a una cassa di compensazione professionale abbia una o più succursali situate in altri cantoni rispetto a quello della sede principale.
Nel suo…