Fatti

L'Amministrazione doganale federale ha imposto all'ASTAG Associazione svizzera dei veicoli commerciali la tassa sul traffico pesante a pagamento (LTTP) per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 gennaio 2008 e l'ha fissata a un totale di Fr. 188.15. L'ASTAG ha presentato un'opposizione, che tuttavia è stata respinta. Il Tribunale amministrativo federale ha annullato la decisione di opposizione e ha rinviato la causa all'autorità inferiore per la determinazione della tassa secondo le considerazioni. L'Amministrazione doganale federale ha presentato un ricorso al Tribunale federale.

Il ricorso riguarda essenzialmente la questione se il tariffario aumentato della LTTP, deciso dal Consiglio federale il 12 settembre 2007 e in vigore dal 1° gennaio 2008, sia conforme al diritto superiore. In particolare, si tratta della compatibilità degli importi aumentati dell'art. 14 OTTP con la prescrizione dell'art. 7 LTTP per la copertura dei costi.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'interpretazione dell'art. 7 LTTP e ha concluso che la prescrizione della copertura dei costi ha un significato centrale e autonomo nella determinazione del tariffario della tassa. Ha stabilito che i costi di congestione sono da considerare come costi esterni ai sensi dell'art. 7 LTTP, poiché sono considerati come causati dal traffico pesante e dalle relative conseguenze.

Il Tribunale ha sottolineato che la tassa sul traffico pesante deve addebitare al traffico pesante i costi (non già coperti in altro modo) che esso causa alla collettività. Ha stabilito…