Fatti

La società A. AG è affiliata alla cassa di compensazione del Cantone di Berna in qualità di datore di lavoro nell'ambito degli assegni familiari. B. era alle dipendenze della A. AG dal 1° giugno 2005 e percepiva assegni familiari per i suoi due figli. È stato accertato che B. ha indebitamente percepito assegni familiari per un importo complessivo di Fr. 3'680.- dal 1° maggio 2011 al 1° gennaio 2013. La cassa di compensazione ha richiesto il rimborso di tali importi alla A. AG.

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto il ricorso della A. AG contro la richiesta di restituzione. Di conseguenza, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha presentato un ricorso di diritto pubblico chiedendo l'annullamento della decisione di prima istanza e il rinvio della causa per un nuovo esame.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che il datore di lavoro A. AG non è tenuto al rimborso secondo il diritto federale, in quanto funge solo da ufficio pagatore e non acquisisce diritti o obblighi propri dal rapporto di prestazione. Tuttavia, la legge cantonale del Cantone di Berna che obbliga il datore di lavoro alla restituzione è contraria al diritto federale, in quanto elude la ripartizione del rischio prevista dal legislatore federale e limita i diritti del lavoratore.

Pertanto, la cassa di…