Art. 1 LAFam
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari, sempreché la presente legge non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 capoversi 1bis e 2 e 78 LPGA non sono applicabili.
2 Le disposizioni della LPGA non sono applicabili agli aiuti finanziari a organizzazioni familiari.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Accertamento del reddito determinante10 citazioni
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27 citazioni
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3Art. 4 cpv. 2 della legge cantonale bernese dell'11 giugno 2008 sugli assegni familiari (LCAFam)5 citazioni
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4Perequazione degli oneri1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assegno familiare4 citazioni
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Familienzulagen2 citazioni
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Familienzulagen2 citazioni
Ultime sentenze del TF
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