Fatti
X. è proprietario di due particelle contigue a Vernier, classificate in zona residenziale (zona di ville) dal 1952. Questi terreni si trovano nelle vicinanze dell'aeroporto internazionale di Ginevra. Nel 2002, X. ha chiesto un'indennità per espropriazione materiale alla Commissione federale di stima, sostenendo che le restrizioni previste dalla legislazione federale sulla protezione dell'ambiente (in particolare l'art. 31 OPB) avevano reso i suoi terreni non idonei alla costruzione di abitazioni. La Commissione federale di stima ha riconosciuto la sua competenza e il diritto di X. a un'indennità. Il Cantone di Ginevra ha fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato la decisione della Commissione federale di stima. Ha ritenuto che la Commissione fosse incompetente per pronunciarsi sulle pretese di X. in caso di espropriazione materiale. Infatti, quando l'indennità è richiesta a causa dell'applicazione dell'art. 22 LPE (che comporta il rifiuto di un permesso di costruire), la situazione presenta un'analogia con un declassamento di un terreno edificabile, per il quale la competenza spetta alle…