Fatti

Il caso riguarda una controversia tra i vicini H. e D. in merito a scavi e costruzioni che hanno danneggiato il terreno di H. D. ha costruito appartamenti a terrazze sul suo terreno negli anni 1972/1973. Ciò ha causato frane che hanno anche danneggiato il terreno di H.

Nel 1977 H. ha presentato una denuncia presso il Tribunale Cantonale di Zugo contro D., chiedendo che D. fosse obbligato a ripristinare il livello originario lungo il confine del suo terreno. Il Tribunale Cantonale e il Tribunale Superiore del Cantone di Zugo hanno respinto la denuncia.

Con il suo ricorso al Tribunale Federale, H. ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale Superiore e l'accoglimento della sua denuncia.

Legge

Il Tribunale Federale afferma che D. con i suoi lavori di scavo ha superato il suo diritto di proprietà e ha quindi violato l'art. 685 cpv. 1 CC. Il danneggiato H. può quindi, ai sensi dell'art. 679 CC, denunciare la rimozione del danno o la protezione contro ulteriori danni imminenti, nonché chiedere il risarcimento dei danni.

Tuttavia, il proprietario terriero danneggiato può richiedere con la denuncia di rimozione dell'art. 679 CC solo la rimozione della situazione che causa il danno sul terreno di origine, ma non il ripristino…