Art. 685 CC

Regola

1 Il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano.
2 Alle costruzioni incompatibili col diritto di vicinato si applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Scavi e costruzioni che danneggiano fondi vicini; art. 685 e 679 CC. 1. Con l'azione intesa ad ottenere la cessazione della molestia, ai sensi dell'art. 679 CC, il proprietario danneggiato può chiedere soltanto che sia…
    · 21/05/1981 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rapporto fra il diritto pubblico (cantonale) e il diritto privato di vicinato (art. 684 CC)
    · 20/12/2002 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    Espropriazione parziale per la costruzione di un impianto ferroviario; cessione di una striscia di terreno e imposizione di un diritto di costruzione in deroga alle distanze rispettivamente alle altezze legali; calcolo…
    · 10/05/2005 · 6 citazioni Riassunto
  4. 4
    Utilizzazione temporanea del fondo del vicino per lavori di costruzione
    · 28/08/1978 · 3 citazioni Riassunto
  5. 5
    Danni a una sorgente causati dalla costruzione di un'opera ferroviaria; diritto a una prestazione in natura nella procedura espropriativa
    · 25/09/2002 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 53_II_221
    01/01/1927 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 14/02/2019 · 7 citazioni de Riassunto
  • 14/08/2018 · 6 citazioni de
  • Duldung einer Baugrubensicherung, Verbot eines Hanganschnitts hierfür
    · 04/12/2017 · 6 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.