Art. 685 CC
Regola
1 Il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano.
2 Alle costruzioni incompatibili col diritto di vicinato si applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Scavi e costruzioni che danneggiano fondi vicini; art. 685 e 679 CC. 1. Con l'azione intesa ad ottenere la cessazione della molestia, ai sensi dell'art. 679 CC, il proprietario danneggiato può chiedere soltanto che sia…8 citazioni
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2Rapporto fra il diritto pubblico (cantonale) e il diritto privato di vicinato (art. 684 CC)7 citazioni
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3Espropriazione parziale per la costruzione di un impianto ferroviario; cessione di una striscia di terreno e imposizione di un diritto di costruzione in deroga alle distanze rispettivamente alle altezze legali; calcolo…6 citazioni
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4Utilizzazione temporanea del fondo del vicino per lavori di costruzione3 citazioni
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5Danni a una sorgente causati dalla costruzione di un'opera ferroviaria; diritto a una prestazione in natura nella procedura espropriativa2 citazioni
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6DTF 53_II_2212 citazioni01/01/1927 · 2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni
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6 citazioni14/08/2018 · 6 citazioni de
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Duldung einer Baugrubensicherung, Verbot eines Hanganschnitts hierfür6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.