Fatti
Il ricorrente [A.] è proprietario di un immobile in [U.] , che confina con la strada pubblica [C.] , di proprietà del Comune politico di [U.] . Nell'estate del 2012, lungo la strada [C.] , sono stati eseguiti lavori di risanamento, durante i quali sono stati utilizzati rulli e altri dispositivi di compattazione che hanno causato vibrazioni. Il ricorrente afferma che tali dispositivi hanno messo in movimento il terreno, causando danni alla sua proprietà.
Il ricorrente ha citato in giudizio il Comune politico di [U.] e ha chiesto un risarcimento di Fr. 67'597.65, oltre agli interessi. Il Comune politico di [U.] ha respinto la domanda e si è basato sulla procedura di espropriazione. Il Tribunale distrettuale si è dichiarato incompetente e ha rinviato il ricorrente alla procedura di espropriazione.
Il ricorrente ha presentato appello contro questa sentenza, che è stato respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Zurigo. A questo punto, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso e ha annullato la sentenza del Tribunale superiore. Ha stabilito che la competenza del giudice civile per le pretese di risarcimento danni contro l'ente pubblico non è sempre data, ma solo quando le immissioni appaiono evitabili.
Il Tribunale federale ha anche stabilito che l'onere della prova per l'inevitabilità delle immissioni grava sul Comune politico di [U.] e che spetta all'ente pubblico dimostrare l'inevitabilità delle immissioni se vuole contestare la competenza del…