Fatti
La controversia concerne la bancarotta della società B. Ltd, con sede alle Isole Cayman, e che è in corso di liquidazione in Svizzera. La banca [A. SA], che ha intrattenuto rapporti commerciali con B. Ltd, è stata invitata dall'ufficio fallimentare a consegnare documenti relativi a tali rapporti e a trasferimenti controversi. [A. SA] ha consegnato alcuni documenti, ma ha rifiutato di produrre altri documenti, considerati interni, con il motivo che erano protetti dal segreto bancario.
La camera di sorveglianza degli Uffici delle esecuzioni e fallimenti del Tribunale di giustizia del cantone di Ginevra ha respinto la querela di [A. SA], che ha successivamente presentato un ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, considerando che l'obbligo di informare del terzo debitore è lo stesso di quello del debitore e che il terzo non può rifiutare di trasmettere all'ufficio che i documenti puramente interni.
Legge
Il Tribunale federale ha considerato che l'obbligo di informare del terzo debitore è regolato dall'articolo 222 al. 4 della legge sulla esecuzione per debiti e sulla bancarotta (LEF). Secondo tale articolo, i terzi che detengono beni del fallito o contro cui il fallito ha credito hanno la stessa obbligazione di informare e di consegnare gli oggetti che il fallito.
Il Tribunale federale ha inoltre considerato che l'obbligo di informare del terzo debitore ha lo stesso contenuto di quello del debitore. Il dovere di informare del terzo concerne così tutti i beni che egli detiene per conto del debitore e tutti gli averi e pretese, anche contestate, di cui il debitore è titolare nei suoi confronti.
Il Tribunale federale ha…