Fatti
La società [B. AG] è stata invitata dalla Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo a pagare i contributi AVS/AI/IPG/AD arretrati per gli anni dal 1979 al 1981. L'azienda ha quindi richiesto l'esenzione di una parte di questo arretrato. Tuttavia, la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di esenzione, in quanto il pagamento arretrato non metteva a repentaglio l'esistenza dell'azienda. La Commissione di ricorso AVS del Cantone di Zurigo ha respinto il reclamo della società [B. AG] contro questa decisione.
La società [B. AG] ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo l'annullamento della decisione di prima istanza e il rinvio del caso per un nuovo giudizio.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato che, ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (OAVS), l'esenzione dal pagamento dei contributi arretrati è possibile solo se ciò costituirebbe un grave onere per l'obbligato al pagamento in considerazione della sua situazione.
Nel caso di persone giuridiche come la società [B. AG], ciò si verifica solo quando il pagamento arretrato porterebbe a un sovraindebitamento e quindi a un pericolo per l'esistenza economica dell'azienda. Semplici difficoltà di liquidità non sono sufficienti.
Nel caso in esame, la…