Fatti
B.B. e le società da lui controllate, D. AG e E. AG, hanno investito nei fondi d'investimento X. e Y. Nel dicembre 1992, hanno rescisso i contratti di investimento collettivo per un totale di 20'148 quote X. e 16'165 quote Y. Essi rimproverano alla direzione del fondo, C., di aver sottovalutato il patrimonio del fondo, in particolare dal 1983, il che ha comportato un prezzo di riscatto troppo basso al momento della rescissione delle quote. Essi le rimproverano inoltre di aver diluito il patrimonio del fondo attraverso l'emissione di nuove quote a un prezzo troppo basso. Dopo il decesso di B.B., la sua successora A.B. e la società B. GmbH (derivanti dalla fusione delle precedenti società) hanno proseguito la procedura.Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Esso ritiene che gli investitori possano far valere individualmente il danno indiretto subito a causa della diminuzione del patrimonio del fondo imputabile alla direzione, anche dopo essere usciti dal fondo. La direzione del fondo deve provare le circostanze che giustificherebbero una riduzione del prezzo di…