Fatti
Il caso riguarda un cliente d'albergo che ha parcheggiato il suo veicolo nel garage dell'albergo H. SA a Ginevra durante il suo soggiorno. Il veicolo è stato rubato durante la notte. Il cliente dell'albergo e la sua assicurazione hanno quindi intentato una causa contro l'albergo per il risarcimento dei danni. Il Tribunale federale doveva decidere se l'albergo fosse responsabile del furto del veicolo. A tal fine, doveva prima qualificare giuridicamente il rapporto contrattuale tra il cliente dell'albergo e l'albergo.Legge
Il Tribunale federale è giunto alla seguente conclusione:- Il contratto d'albergo contiene, oltre agli elementi del contratto di locazione, di vendita e di mandato, anche elementi del contratto di deposito. Per gli oggetti portati dal cliente, tra cui il veicolo, si applica la normativa sulla responsabilità di cui agli art. 487 e segg. CO. - Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'albergatore risponde fondamentalmente ai sensi dell'art. 487 CO per un veicolo parcheggiato nel garage dell'albergo. Non sussiste una responsabilità più ampia come quella del gestore di un garage (art. 472 e segg. CO). - Tuttavia, affinché l'albergatore risponda ai sensi dell'art. 487 CO, è necessario che il veicolo sia entrato nella sfera di controllo dell'albergo, in modo che l'albergatore possa…