Art. 487 CO

1 Gli albergatori, che danno alloggi ai viandanti, sono responsabili d’ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose apportate dai loro ospiti, a meno che provino che il danno fu cagionato dall’ospite medesimo o dai suoi visitatori, compagni o domestici o da forza maggiore o dalla qualità stessa della cosa.
2 Questa responsabilità è limitata ad un massimo di mille franchi per le cose di ciascun ospite, se nessuna colpa incombe all’albergatore od ai suoi dipendenti.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Deposito d'albergo (art. 487 CO)
    · 14/09/1994 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 76_II_154
    18/05/1950 · 3 citazioni
  3. 3
    Responsabilità dell'albergatore; art. 487 e seg
    · 30/09/1969 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 46_II_116
    01/01/1920 · 2 citazioni
  5. 5
    Responsabilità del gestore di un ristorante per le cose depositate dal cliente (art. 472 segg
    · 19/10/1982 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 62_II_151
    01/01/1936 · 1 citazioni

Ultime sentenze del TF

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