Art. 487 CO
1 Gli albergatori, che danno alloggi ai viandanti, sono responsabili d’ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose apportate dai loro ospiti, a meno che provino che il danno fu cagionato dall’ospite medesimo o dai suoi visitatori, compagni o domestici o da forza maggiore o dalla qualità stessa della cosa.
2 Questa responsabilità è limitata ad un massimo di mille franchi per le cose di ciascun ospite, se nessuna colpa incombe all’albergatore od ai suoi dipendenti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Deposito d'albergo (art. 487 CO)3 citazioni
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2DTF 76_II_1543 citazioni18/05/1950 · 3 citazioni
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3Responsabilità dell'albergatore; art. 487 e seg2 citazioni
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4DTF 46_II_1162 citazioni01/01/1920 · 2 citazioni
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5Responsabilità del gestore di un ristorante per le cose depositate dal cliente (art. 472 segg1 citazioni
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6DTF 62_II_1511 citazioni01/01/1936 · 1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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