Art. 488 CO

1 Quando oggetti preziosi, somme di denaro di certa importanza o cartevalori non furono dati in custodia all’albergatore, questi ne risponde solo quando vi sia colpa da parte sua o dei suoi dipendenti.
2 È responsabile per l’intero valore se ne abbia accettata o rifiutata la custodia.
3 Se trattasi di oggetti o di valori di cui non si possa ragionevolmente pretendere dall’ospite la consegna, l’albergatore ne risponde come delle altre cose dell’ospite.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 46_II_116
    01/01/1920 · 1 citazioni
  2. 2
    DTF 36_II_55
    05/03/1910 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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