Fatti
Il sig. [A.] , nato nel 1962, ha inizialmente ricevuto una rendita d'invalidità parziale dall'AI del Cantone di Zurigo a partire dal 1992 e una rendita intera a partire dal 1994. Nel 2016 è stata aperta un'inchiesta penale nei suoi confronti per sospetto di frode assicurativa. Di conseguenza, l'AI ha sospeso in via cautelare la rendita e l'ha revocata con effetto retroattivo a partire da ottobre 2005, in quanto sulla base di una perizia pluridisciplinare e dei risultati di un'osservazione riteneva che il sig. [A.] fosse stato nuovamente pienamente abile al lavoro al più tardi a partire da ottobre 2005. L'AI ha richiesto il rimborso delle prestazioni di rendita erogate dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre 2017, pari originariamente a Fr. 249'589.-. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha ridotto l'importo da rimborsare a Fr. 180'282.-. Contro queste sentenze del Tribunale delle assicurazioni sociali, il sig. [A.] ha presentato ricorso al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi. Ha confermato che l'AI aveva legittimamente presupposto un motivo di revisione ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA e revocato la rendita con effetto retroattivo, in quanto il sig. [A.] era stato nuovamente pienamente abile al lavoro al più tardi a partire da ottobre 2005. Il recupero delle prestazioni di rendita indebitamente percepite è stato altresì legittimo, laddove per il periodo a partire da…