Fatti

Nell'esecuzione n. xxx, l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Zurigo 7 ha notificato al ricorrente [A.] il 3 novembre 2016 l'avviso di pignoramento. [A.] si è opposto presso il Tribunale distrettuale di Zurigo, in quanto riteneva che l'esecuzione non potesse essere proseguita in mancanza di un precetto esecutivo passato in giudicato. Il Tribunale distrettuale e successivamente anche il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, in qualità di autorità cantonale di vigilanza superiore, hanno respinto il ricorso.

[A.] ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale. Ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale superiore, in subordine il rinvio alla prima istanza per una nuova decisione. Con ordinanza presidenziale del 2 marzo 2017, è stato parzialmente concesso l'effetto sospensivo al ricorso, in modo che la procedura di pignoramento non potesse essere proseguita durante il procedimento dinanzi al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso. Ha constatato che il proseguimento dell'esecuzione mediante pignoramento o fallimento avviene solo su richiesta del creditore e deve essere preceduto da un precetto esecutivo passato in giudicato. In presenza di un'opposizione, il proseguimento può essere richiesto solo in base a una decisione esecutiva che abbia espressamente rimosso l'opposizione.

Nel caso di specie, il Tribunale distrettuale aveva concesso l'esecuzione definitiva il 21 ottobre 2016, rimuovendo così l'opposizione del…