Fatti

Il ricorrente ha percepito una rendita di invalidità integrale dal 1° marzo 2004. L'IV-Stelle del Cantone di Zurigo ha cessato la rendita a partire dal 1° gennaio 2009, dopo aver accertato che lo stato di salute del ricorrente si era notevolmente migliorato. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione e il rimborso delle rendite percepite indebitamente.

Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso. Il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale e ha chiesto l'annullamento della decisione e il rimborso delle rendite percepite indebitamente.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimità della cessazione della rendita e del rimborso delle rendite percepite indebitamente. Ha stabilito che l'IV-Stelle non aveva chiarito completamente i fatti fino al momento dell'emissione della decisione, ma ciò non era determinante.

Il Tribunale ha ritenuto che l'autorità inferiore avesse esposto correttamente le basi giuridiche dell'invalidità, della revisione della rendita e del rimborso dei benefici percepiti indebitamente. Ha stabilito che il ricorrente aveva violato colposamente l'obbligo di denuncia non comunicando il miglioramento dello stato di salute.

Il Tribunale ha deciso che l'IV-Stelle poteva cessare la rendita con effetto retroattivo e prendere in considerazione il miglioramento della capacità di guadagno…