Fatti
La società [B. AG] (attrice, resistente al ricorso) e la società [A. AG] (convenuta, ricorrente) hanno collaborato negli anni 2008-2011 nel settore dei lavori di idropulitura ad alta pressione per il risanamento di carrozze ferroviarie. A seguito della disdetta della convenuta in data 20 novembre 2011, il contratto di collaborazione concluso il 20 novembre 2008 è stato risolto. Nell'ambito della risoluzione di questa collaborazione, si è posto il problema di cosa dovesse accadere all'impianto di trattamento delle acque sviluppato a spese dell'attrice e situato nell'area di risanamento della convenuta. La convenuta ha continuato a utilizzare l'impianto di trattamento delle acque almeno fino al 9 maggio 2012. Con azione del 26 gennaio 2013 presso il Tribunale di commercio del Cantone di Zurigo, l'attrice ha chiesto che la convenuta fosse condannata a pagarle Fr. 124'800.-- più interessi di mora. Il Tribunale di commercio ha respinto la domanda per l'importo eccedente e ha condannato l'attrice a pagare alla convenuta un'indennità di parte di Fr. 10'500.--.Legge
Il Tribunale federale ritiene il ricorso ammissibile. Esso afferma l'esistenza di un nesso materiale tra la pretesa originaria di prezzo d'acquisto e la successiva pretesa di indennizzo per l'utilizzo dell'impianto di trattamento delle acque, in quanto in entrambi i casi l'oggetto determinante era l'impianto sviluppato a spese dell'attrice e situato sul terreno della convenuta. Anche dal punto di vista temporale vi sono sovrapposizioni, in quanto sia per il contratto di compravendita e i relativi lunghi negoziati contrattuali, sia per l'utilizzo dell'impianto, il periodo successivo alla…