Fatti

In questo caso, si trattava della proroga del termine fissato dal Tribunale commerciale del Cantone di Berna alla società [B. AG] per intentare causa contro [A.] per l'iscrizione definitiva di un diritto di pegno dell'appaltatore. In precedenza, il Tribunale commerciale aveva ordinato, su richiesta della società [B. AG] , l'iscrizione provvisoria di questo diritto di pegno e aveva assegnato alla società [B. AG] un termine fino al 15 settembre 2014 per ottenere l'iscrizione definitiva.

Il 15 settembre 2014, la società [B. AG] ha chiesto al Tribunale commerciale una proroga del termine fino al 31 ottobre 2014, che il tribunale ha accordato. Contro questa decisione, [A.] ha presentato un ricorso chiedendo l'annullamento della decisione e il mancato rinnovo del termine.

Legge

Il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso. Ha motivato questa decisione affermando che la decisione impugnata era semplicemente una decisione procedurale di proroga di un termine giudiziale, per la quale non era stata emessa una decisione intermedia autonomamente impugnabile. Di conseguenza, il ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF non era ammissibile.

Il Tribunale federale ha inoltre affermato che anche se si fosse trattato di una decisione intermedia autonomamente impugnabile, i presupposti di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF non sarebbero stati soddisfatti. La decisione che…