Fatti

La Corte federale ha dovuto decidere su un ricorso dell'Ufficio federale delle strade contro una sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta. L'oggetto del procedimento era la durata del ritiro del permesso di guida per il ricorrente, che l'11 maggio 2010 aveva guidato un motociclo con una concentrazione di alcol nel sangue di 0,99 grammi per litro. Il ricorrente era già stato condannato il 15 dicembre 2006 per aver guidato un veicolo a motore in stato di ebbrezza qualificata e sanzionato amministrativamente.

L'autorità inferiore aveva fissato il ritiro del permesso di guida a due mesi, considerando le violazioni come una violazione di media gravità. L'Ufficio federale delle strade ha chiesto l'annullamento della sentenza e la rideterminazione della durata del ritiro del permesso di guida.

Legge

La Corte federale ha esaminato il ricorso e ha stabilito che l'autorità inferiore aveva accertato i fatti in modo corretto. Ha applicato d'ufficio la legge e ha verificato se l'autorità inferiore aveva violato la legge federale.

La Corte ha stabilito che il ricorrente aveva guidato un veicolo a motore in stato di ebbrezza qualificata due volte in meno di cinque anni. Ha ritenuto che ciò costituisse una grave violazione della legge sulla circolazione stradale e che il permesso di guida dovesse essere ritirato per almeno dodici mesi.

La Corte ha sottolineato che le disposizioni amministrative per i conducenti di motocicli erano state inasprite dopo la revisione della legge sulla circolazione stradale nel 2003. Ha ritenuto che la privazione della pena per i conducenti di motocicli non significava che le disposizioni amministrative non fossero applicabili.

La Corte ha ritenuto che il ricorrente non poteva dedurre dalla sua privazione della pena come conducente di motociclo che le disposizioni amministrative di cui all'art. 16 e segg. LCStr non gli…