Art. 42 ONC
Motoveicoli, ciclomotori e velocipedi: in generale
1 I motociclisti e i ciclisti devono occupare il posto loro destinato. I fanciulli possono usare un velocipede solo se riescono a pedalare.
2 I conducenti di motoveicoli e ciclisti non possono trasportare oggetti che impediscano loro di fare le segnalazioni o mettano in pericolo gli altri utenti della strada. La larghezza degli oggetti trasportati non deve superare 1 m.
3 I ciclisti possono avanzare sulla destra di una colonna di veicoli a motore se vi è sufficiente spazio libero; è loro vietato di avanzare tra i veicoli della colonna. Essi non devono impedire alla colonna di proseguire né segnatamente porsi davanti a veicoli fermi.
4 I conducenti di ciclomotori e i conducenti di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m devono attenersi alle norme per i ciclisti. Devono inoltre rispettare le velocità massime generali e quelle segnalate.
5 Qualora siano esclusi dall’obbligo di utilizzare ciclopiste (art. 64a cpv. 3 OSStr ), i conducenti di ciclomotori pesanti e veloci nonché di risciò elettrici la cui larghezza non supera 1,00 m possono circolare sulla carreggiata adiacente.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Dovere di prudenza di un conducente di camion in caso di visibilità ridotta a causa dell'angolo morto12 citazioni
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2Omicidio colposo, violazione del dovere di diligenza; superamento a destra di una colonna di veicoli a motore; preselezione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Revoca della licenza di guida per avvertimento2 citazioni
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Fahrlässige Tötung, Willkür, Verletzung des rechtlichen Gehörs2 citazioni
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Verletzung von Verkehrsregeln1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.