Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
Il ricorrente ([X.] ) è stato indagato dalla procura di Zurigo-Limmat per il sospetto di plurime violazioni della dignità sessuale (art. 191 CP) nei confronti di pazienti in un ospedale. Il 14 settembre 2011 è stato arrestato dalla polizia e il 16 settembre 2011 il Tribunale delle misure coercitive del distretto di Zurigo ne ha disposto l’arresto cautelare fino al 31 ottobre 2011. La custodia è stata prorogata al 31 gennaio 2012. Contro tale decisione il ricorrente ha presentato ricorso presso l’Alta Corte del Cantone di Zurigo (III. Sezione penale), che lo ha respinto il 29 novembre 2011. Il Tribunale federale ha annullato tale decisione in un precedente procedimento (1B_728/2011) il 13 gennaio 2012, rinviando la causa per una nuova valutazione, poiché era stato violato il diritto alla replica.
L’Alta Corte ha concesso al ricorrente la possibilità di presentare una replica e ha respinto nuovamente il ricorso il 27 gennaio 2012. Essa ha confermato il sospetto grave di reato nonché il pericolo di collusione e di fuga e ha ritenuto insufficienti le misure sostitutive. Il 22 gennaio 2012 la procura ha chiesto al Tribunale delle misure coercitive la proroga dell’arresto cautelare fino al 30 aprile 2012, ciò che è stato concesso il 26 gennaio 2012. Contro tale decisione il ricorrente ha presentato un nuovo ricorso presso l’Alta Corte, che lo ha respinto il 1° marzo 2012. Il ricorrente ha eccepito in particolare la competenza del Tribunale delle misure coercitive per la seconda proroga dell’arresto nonché la violazione del principio di accelerazione del procedimento.
Questioni principali:
- Competenza per disporre una seconda proroga dell’arresto durante un procedimento di ricorso pendente contro la prima proroga dell’arresto.
- Proporzionalità dell’arresto cautelare tenuto conto del pericolo di fuga e di collusione nonché della possibilità di misure sostitutive più miti.
- Violazione del principio di accelerazione nel procedimento penale.
Legge
Competenza per la seconda proroga dell’arresto: Il ricorrente sosteneva che la procura avrebbe dovuto presentare la seconda domanda di proroga dell’arresto del 22 gennaio 2012 non al Tribunale delle misure coercitive, bensì all’Alta Corte, poiché quest’ultima era già competente per il ricorso contro la prima proroga dell’arresto. Il Tribunale federale ha respinto tale tesi e ha confermato la chiara regolamentazione legale della competenza secondo l’art. 227 cpv. 2 CPP, secondo cui la procura deve presentare la domanda al Tribunale delle misure coercitive, che decide in merito. Una proroga dell’arresto di primo grado da parte dell’istanza di ricorso non è prevista dalla legge. La competenza del Tribunale delle misure coercitive discende inoltre dall’art. 18 cpv. 1 CPP, che attribuisce a tale tribunale la competenza per l’ordinanza dell’arresto cautelare. Una deroga a tale regolamentazione violerebbe il diritto costituzionale a un giudice legale (art. 30 cpv. 1 Cost.) nonché l’art. 5 n. 1 CEDU e l’art. 31 cpv. 1 Cost., poiché la privazione della libertà può avvenire solo secondo le modalità prescritte dalla legge. Inoltre, una simile prassi lederebbe i diritti dell’imputato a un secondo grado di ricorso (art. 222 CPP), poiché il Tribunale federale avrebbe una cognizione limitata.
Sospetto grave di reato e motivi dell’arresto: Il ricorrente ha contestato il sospetto grave di reato e l’assunzione del pericolo di fuga e di collusione. Il Tribunale federale ha tuttavia confermato la legittimità delle istanze precedenti. Il sospetto grave di reato discende dalle numerose accuse indipendenti di violazione della dignità sessuale formulate da 15 donne, trattandosi di un delitto (art. 10 cpv. 2 CP). Il pericolo di fuga è stato confermato in ragione della pena detentiva elevata minacciata (fino a 15 anni secondo l’art. 49 cpv. 1 CP), della doppia cittadinanza (croata-svizzera) con impossibilità di estradizione verso la Croazia, dei legami familiari in Croazia nonché della situazione professionale e sociale del ricorrente. Anche il pericolo di collusione è stato ritenuto sussistente, poiché il ricorrente, in qualità di infermiere anestesista, aveva accesso a mezzi di prova e vi era la possibilità che potesse influenzare testimoni o mezzi di prova.
Misure sostitutive e proporzionalità dell’arresto: Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’arresto con l’ordinanza di misure sostitutive più miti secondo l’art. 237 CPP. Il Tribunale federale ha respinto tale richiesta, poiché nessuna delle misure proposte (divieto di corrispondenza, cauzione, obbligo di firma, braccialetto elettronico) è stata ritenuta sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga. Un…