Fatti

La società Ruben Gabathuler AG ha ottenuto un concordato preventivo dal 14 gennaio al 23 gennaio 1982, prima di essere dichiarata fallita il 19 marzo 1982. Durante il concordato, il Credito Svizzero si è fatto concedere un diritto di pegno immobiliare il 7 agosto 1981 per garantire i suoi crediti. Nell'ambito della procedura fallimentare, la massa fallimentare ha contestato la validità di questo diritto di pegno, invocando l'art. 287 cpv. 1 n. 1 LEF sull'azione revocatoria. Le autorità giudiziarie cantonali hanno emesso decisioni contraddittorie sulla questione se il diritto di pegno fosse stato costituito entro il termine di sei mesi previsto da questa disposizione.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che il termine di sei mesi previsto dall'art. 287 cpv. 1 n. 1 LEF debba essere prolungato della durata del concordato preventivo, ovvero dal 14 gennaio al 3 marzo 1982, data della pubblicazione della decisione di abbandono del concordato. Pertanto, la costituzione del diritto di pegno il 7 agosto 1981 rientra nel periodo di sei mesi prolungato.

Tuttavia, il Tribunale federale rinvia il caso all'autorità giudiziaria cantonale affinché esamini le altre condizioni di applicazione dell'art. 287 cpv. 1 n. 1 LEF, vale a dire lo stato di sovraindebitamento del debitore al momento della costituzione del pegno e la…