Art. 308 LEF
1 Non appena esecutiva, la decisione sul concordato:
- a. è comunicata senza indugio all’ufficio d’esecuzione, all’ufficio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio;
- b. è pubblicata.
2 Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della moratoria.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Art. 293 segg3 citazioni
-
22 citazioni
-
3Moratoria (art. 293 sgg2 citazioni
-
4Azione di contestazione della graduatoria e modifica unilaterale della graduatoria (art. 65 RUF)1 citazioni
-
5Concordato relativo a un credito insinuato, viziato da un errore imputabile al comportamento della commissaria0 citazioni
-
6Concordato con abbandono dell'attivo; revoca di atti giuridici; perenzione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
OG.2013.000611 citazioni09/03/2017 · 1 citazioni de
-
Paulianische Anfechtung (Frist beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung)1 citazioni
-
Kollokation1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.