Art. 308 LEF

1 Non appena esecutiva, la decisione sul concordato:
  1. a. è comunicata senza indugio all’ufficio d’esecuzione, all’ufficio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio;
  2. b. è pubblicata.
2 Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della moratoria.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 293 segg
    · 30/05/2003 · 3 citazioni
  2. 2
    · 28/12/1995 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    Moratoria (art. 293 sgg
    · 25/10/1958 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Azione di contestazione della graduatoria e modifica unilaterale della graduatoria (art. 65 RUF)
    · 05/02/2004 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Concordato relativo a un credito insinuato, viziato da un errore imputabile al comportamento della commissaria
    · 13/10/2016 · 0 citazioni
  6. 6
    Concordato con abbandono dell'attivo; revoca di atti giuridici; perenzione
    · 04/02/2008 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • OG.2013.00061
    09/03/2017 · 1 citazioni de
  • Paulianische Anfechtung (Frist beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung)
    · 04/02/2008 · 1 citazioni de
  • Kollokation
    · 05/02/2004 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.