Fatti
Un'impresa debitrice ha ottenuto una moratoria concordataria il 14 luglio 1956, prorogata fino al 14 gennaio 1957 conformemente all'art. 295 cpv. 4 LEF. Durante questo termine, il tribunale di prima istanza non si è pronunciato sul concordato proposto, ma ha ordinato una perizia sulla situazione finanziaria del debitore. Dopo aver ricevuto la perizia, il tribunale ha dato al debitore la possibilità di presentare una nuova offerta di concordato, cosa che egli ha fatto. Il concordato è stato infine confermato con sentenza del 25 agosto/15 settembre 1958. I creditori opponenti hanno fatto ricorso contro questa decisione, ricorso ancora pendente. Parallelamente, i creditori opponenti hanno aperto un'esecuzione, ritenendo che la moratoria fosse scaduta. L'ufficio delle esecuzioni ha accolto la loro richiesta, ma l'esecuzione è stata revocata su istanza del debitore dall'autorità di vigilanza inferiore, decisione confermata dall'autorità cantonale superiore.Legge
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ritiene che la limitazione temporale della moratoria concordataria non abbia portata assoluta, nel senso che il divieto di esecuzione sarebbe limitato alla durata di tale termine. L'essenziale è che la procedura preparatoria affidata all'amministratore sia condotta a termine entro tale termine, vale a dire che i documenti con la sua relazione siano sottoposti all'autorità del concordato prima della scadenza della moratoria, conformemente all'art. 304 LEF.
Se ciò avviene, la procedura è considerata essere stata introdotta tempestivamente presso l'autorità del concordato per pronunciarsi sulla conferma o sul rigetto del concordato, e gli effetti della moratoria sono considerati sussistere fino alla pubblicazione della decisione definitiva dell'autorità del concordato (o dell'istanza superiore in caso di ricorso ai…